IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La Giunta regionale e' autorizzata a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1989 sia approvato per legge e comunque, non oltre il 30 aprile 1989, il bilancio di previsione per l'anno 1989, depositato al Consiglio regionale in data 15 dicembre 1988, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nella legge di approvazione. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, addi' 19 gennaio 1989 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 21 dicembre 1988 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 9 gennaio 1989.